Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 134 - Pedoni I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati; qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della carreggiata, ed anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate. I pedoni per attraversare la carreggiata debbono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei sovrappassaggi. Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento metri, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare. È vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente comma. È vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti. I conducenti debbono fermarsi quando un cieco munito di bastone bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata. I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. È vietato effettuare sulle strade giuochi o esercitazioni sportive. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 135 - Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, quando siano in uniforme o muniti di berretto uniforme o di altro distintivo. I conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel comma precedente, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che ai sensi delle presenti norme debbano avere con sè. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Titolo ix polizia stradale e disposizioni penali DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. Capo Polizia stradale

Art. 136 - Servizi di polizia stradale Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione strada le;

b) le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari;

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Ai servizi di polizia stradale provvede il ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati.

Art. 137 – Espletamento dei servizi di polizia stradale L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. L'espletamento dei servizi di polizia previsti dall'art. 136, comma primo, lettera

a) spetta inoltre:

a) ai funzionari dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'i spettorato della viabilità del ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonché a quelli degli uffici tecnici delle provincie e dei comuni;

b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei corpi di polizia municipale, costituito in forza di regolamenti approvati dal ministero dell'interno;

c) agli agenti giurati dello stato, delle provincie e dei comuni aventi la quali fica o le funzioni di capo cantoniere stradale. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere b), c) e d) spetta inoltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli ufficiali e sottufficiali dei corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo. Con decreto del ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti è stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale. Capo II Disposizioni penali

Art. 138 - Oblazione Nelle contravvenzioni previste dalle presenti norme, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila o cinquantamila, il contravventore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione la somma, rispettivamente, di lire mille, tremila, cinquemila e seimila, quando sia conducente di veicolo a motore, e di lire cinquecento, mille, duemila o tremila negli altri casi. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato. Per ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per la quale è stabilita la sola pena dell'ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore è ammesso a pagare, entro quindici giorni dalla contestazione e con le modalità indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla sesta parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa. A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, il contravventore può provvedere al pagamento, con le modalità indicate nel secondo comma, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa. L'oblazione non è ammessa quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con sè.

Art. 139 - Provento delle oblazioni e delle condanne Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie è devoluto per intero allo stato se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali. Per le contravvenzioni accertate su strade non statali è devoluto interamente allo stato se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; è devoluto per intero rispettivamente alle provincie od ai comuni se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti delle provincie e dei comuni. Il ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro per il tesoro, determi- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. na ogni anno quale parte dei proventi, spettanti allo stato a norma dei commi precedenti, possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, all'educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonché all'assistenza e alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art.

137. Le provincie ed i comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi consigli, quale parte del provento spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale. Il ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici, nonché negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Art. 140 - Contestazione delle contravvenzioni La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al contravventore. Salvo il caso che il contravventore addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario processo verbale, contenente anche le dichiarazioni che il contravventore chiede che vi siano inserite. Copia di detto processo deve essere consegnata al contravventore.

Art. 141 - Notificazione delle contravvenzioni Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi entro trenta giorni dall'accertamento al contravventore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione. Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta. Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione. Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 138 per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale è stato notificato il rapporto può chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni. Salvo, comunque, il disposto dall'art. 162 del codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in italia. Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.

Art. 142 - Rapporto al pretore Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, viene presentato rapporto al pretore ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Art. 143 - Provvedimenti dell'autorità giudiziaria Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'art. 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale. Titolo X Disposizioni finali

Art. 144 - Competenza per le materie regolate dalle presenti norme Salvo che nelle presenti norme sia diversamente disposto, la competenza per le materie da esse regolate spetta:

a) al ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo ii (segnalazione stradale) art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in genere) ad eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale), 23 (velocipedi), 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo vii, per quanto riguarda la guida dei veicoli a motore; nel titolo VII (disposizioni speciali); nel titolo viii (norme di comportamento): art. 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); art. 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); art. 112 (limitazione dei rumori); art. 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica); art. 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la idoneità dei veicoli a motore alla circolazione e l'abilitazione alla guida di essi;

 

Pagina 14/15 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional